Rivista Anarchica Online


pacchetto sicurezza

Sicuri da morire
di Simone Bisacca

Per una migliore comprensione, anche dal punto di vista “tecnico”, del pacchetto sicurezza vi proponiamo alcune schede ragionate su vari punti salienti del provvedimento.

 

Indice
Ingresso e soggiorno illegale
Ampliamento a 180 giorni della reclusione nei CIE
Tassa di soggiorno
Permesso di soggiorno
Controllo sanitario sulle abitazioni e istituzione del registro dei senza casa
Senza permesso niente iscrizione anagrafica, asili nido, medico di base o iscrizione all’anagrafe per i figli
Matrimoni e cittadinanza italiana
Danneggiamento e imbrattamento di immobili: inasprimento delle pene per chi occupa case o scrive sui muri
Oltraggio a pubblico ufficiale
Ronde

 


Ingresso e soggiorno illegale
Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato è previsto dal nuovo art. 10bis del Testo Unico Immigrazione ed è commesso dallo straniero che fa ingresso oppure si trattiene nel territorio dello stato in violazione delle norme del TU stesso ed è punito con la pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La novità sta proprio nel fatto che questa condotta sia considerata reato, che cioè un comportamento relativo alla permanenza regolare od irregolare, cioè con l’osservanza o no di determinate norme amministrative relative all’immigrazione, sia considerato reato. Giacché la normativa penale normalmente è posta dall’ordinamento a presidio di beni della vita, della persona o della collettività (salute, ambiente, ecc.), la domanda che sorge spontanea è quale sia il bene giuridico tutelato da questa norma incriminatrice. È evidente che viene colpito uno status, una condizione personale in quanto tale ed è quindi evidente la strumentalità di questa norma incriminatrice rispetto ad una politica razzista: la norma è totalmente ideologica e non risponde ad alcuna esigenza dell’ordinamento.
La fattispecie di reato, alla luce della sanzione prevista, è una contravvenzione e non un delitto, rientra cioè tra i reati considerati meno gravi. Le contravvenzioni sono punite con la pena dell’arresto e/o della ammenda e nei casi di sola ammenda e di arresto o ammenda, la sanzione è oblazionabile: cioè è possibile pagare una somma di danaro pari al terzo del massimo (sola ammenda) o alla metà del massimo (arresto o ammenda) per vedere estinto il reato. Per la fattispecie prevista dall’art. 10bis l’oblazione è esclusa e ciò costituisce una rilevante eccezione ai principi generali dell’ordinamento penale, eccezione che è palesemente illegittima costituzionalmente, perché oggi sarebbero oblazionabili reati puniti più gravemente di quello dell’art. 10bis (contravvenzioni punite con arresto o ammenda), mentre non lo sarebbe quello dell’art. 10bis (punito con la sola ammenda). Inoltre, non è previsto che il reato sia escluso se esiste un “giustificato motivo della permanenza.
Il procedimento penale per il reato di cui all’art. 10bis si svolge davanti al giudice di pace secondo le disposizioni degli artt. 20bis, 20ter e 32bis, introdotti nel D.Lgs 274/00 (che regola il processo penale davanti al giudice di pace) dal DDL sicurezza. I nuovi articoli in questione prevedono la presentazione immediata a giudizio dell’imputato, senza (art. 20bis) o con citazione contestuale in udienza (art. 20ter) da parte della polizia giudiziaria in caso di flagranza di reato o di prova evidente, previa richiesta di autorizzazione al pubblico ministero che disporrà la presentazione dell’imputato davanti al giudice di pace nei quindici giorni successivi oppure (art. 23ter) lo rinvierà direttamente davanti al giudice “quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza” oppure “se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale”; in questo ultimo caso, la polizia giudiziaria condurrà direttamente l’imputato davanti al giudice di pace per la trattazione del procedimento, che si svolgerà nelle forme dell’art. 32bis D.Lgs. 274/00: i testi di accusa e difesa sono presentati direttamente in udienza, ove l’imputato può chiedere un termine a difesa fino a sette giorni (nei casi dell’art. 20bis) o fino a 48 ore (nei due casi di cui all’art. 20ter).
Nel pronunciare la sentenza di condanna (che non è appellabile) per il reato di cui all’art. 10bis, il giudice di pace può applicare la sanzione sostitutiva dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Comunque va sottolineato che la pena non può essere sospesa condizionalmente e neppure patteggiata.
Prima però di detta condanna, la questura potrebbe aver comunque proceduto ai sensi dell’art. 13 TU Immigrazione all’espulsione amministrativa dello straniero denunciato per il reato di cui all’art. 10bis e per detta espulsione non è richiesto il nulla osta del giudice di pace (art. 10bis, c.4); se l’espulsione viene eseguita, il giudice di pace dichiara con sentenza il non luogo a procedere. In caso di espulsione amministrativa del denunciato per il reato di cui all’art. 10bis, lo straniero dovrebbe non rientrare in Italia per almeno dieci anni ed è punito, se lo fa, ai sensi dell’art. 345 c.p.
Questa ultima disposizione mal si coordina con la normativa sull’espulsione amministrativa di cui all’art. 13 TU Immigrazione che prevede per la violazione del divieto di rientro in Italia da parte dello straniero espulso la pena della reclusione da 1 a 4 anni.
Almeno nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 251/07, il procedimento penale per il reato di cui all’art. 10bis è sospeso fino alla decisione sulla domanda stessa.

Ampliamento a 180 giorni della reclusione nei CIE
Perché questo meccanismo repressivo abbia qualche speranza di funzionare, è stata necessariamente ampliata fino a 180 giorni la possibilità di trattenimento presso i CIE centri di identificazione ed espulsione (gli ex cpt): dopo i primi 60 giorni il questore può chiedere al giudice di pace per due volte una proroga di 60 giorni del trattenimento perché non è riuscito ad espellere il “clandestino”.
Più di un dubbio si potrebbe sollevare sulla possibilità che la macchina repressiva riesca effettivamente a funzionare ed infatti sono stati anche ritoccati i commi dell’art. 14 (commi da 5bis a 5quinquies) che regolano la sorte dello straniero che non si è riusciti ad espellere nei termini: sarà destinatario di un ordine di lasciare il nostro paese entro 5 giorni ed in caso di violazione sarà punito con la reclusione da 1 a 4 anni e poi potrà nuovamente essere trattenuto nel CIE fino a 180 giorni; in caso di nuova violazione dell’ordine del questore la pena è della reclusione da 1 a 5 anni; comunque era già obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto ed il rito direttissimo.

Tassa di soggiorno
A far funzionare questa macchina repressiva contribuiranno anche i migranti che chiedono il permesso di soggiorno o il suo rinnovo: all’art. 5 del TU Immigrazione che regola il permesso di soggiorno, è stato aggiunto un comma 2ter che prevede un “contributo” tra gli 80 e i 200 euro; la metà del gettito di questa vera e propria tassa sul rilascio del permesso di soggiorno andrà al neo costituto “Fondo rimpatri”, previsto da un art. 14bis inserito nel TU Immigrazione, andranno a fondo da cui dovrebbero essere tratte le risorse per espellere più celermente i “clandestini”.

Pare evidente che lo scopo dell’art. 10bis sia in primo luogo propagandistico, perché tutta la partita sull’immigrazione “irregolare” si gioca non tanto sul fatto che ci sia o meno un reato che punisce il “clandestino”, quanto intorno alla possibilità di effettuare davvero le espulsioni. In mancanza di ciò, è stato creato un sistema sanzionatorio che vede nel carcere e nei CIE i luoghi della “soluzione del problema immigrazione”. Di fatto un mix repressivo penale ed amministrativo per soggetti la cui unica colpa è permanere nel nostro paese senza regolare permesso, un sistema repressivo che punisce la condizione della persona migrante criminalizzandola: un sistema, a tutti gli effetti, criminogeno.

Permesso di soggiorno
A chi venga a lavorare in Italia il permesso di soggiorno viene rilasciato ai sensi dell’art. 5 T.U. Immigrazione per un periodo pari a quello del contratto di lavoro stipulato dal cittadino extracomunitario, cioè al contratto di soggiorno previsto dall’art. 5bis stesso T.U., e comunque per non più di un anno se legato ad un contratto di lavoro a termine e per non più di due anni se legato ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato. È chiaro quindi che la permanenza regolare degli immigrati è legata alla continuità del/dei rapporti di lavoro, il che rende particolarmente ricattabile lo “straniero”.
Non solo. Va sempre ricordato che l’immigrato richiedente il permesso di soggiorno e anche in caso di rinnovo “è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici”(art. 5, c. 2bis e 4bis T.U. Immigrazione), come un arrestato all’ingresso del carcere. Oggi, oltre a ciò, il DDL sicurezza ha introdotto – come già abbiamo accennato precedentemente - una tassa variabile tra gli 80 e i 200 euro sul rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

Controllo sanitario sulle abitazioni e istituzione del registro dei senza casa
Un lavoro regolare, la schedatura, il pagamento di una tassa. Ed anche una casa “decente”. Il DDL sicurezza ha infatti stabilito che “L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie” (comma aggiunto dopo il comma 1 dell’art. 1, L. 1228/54). Norma generale, ma evidentemente dettata per i “nuovi” residenti, in maggioranza stranieri, che spesso trovano sistemazioni abitative fatiscenti e precarie, in alloggi che comunque pagano a peso d’oro ad italiani o a connazionali.
Viene inoltre istituito presso il Ministero dell’Interno un registro per la schedatura dei senza casa. Una norma, che di fatto, colpirà soprattutto i rom, che vivono in baracche e roulotte, al di fuori dei “campi” concessi e regolamentati dalle varie amministrazioni.

Senza permesso niente iscrizione anagrafica, asili nido, medico di base o iscrizione all’anagrafe per i figli
Fino ad oggi il permesso di soggiorno non doveva essere esibito in caso di provvedimenti “inerenti gli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi” (art. 6, c. 2, T.U. Immigrazione) Il DDL sicurezza ha invece stabilito che sono esclusi dall’obbligo di esibizione solo i provvedimenti “inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie”.
L’art. 35 T.U. Immigrazione prevede l’estensione anche allo straniero irregolare delle cure sanitarie urgenti e “di base”, la tutela della maternità, le vaccinazioni, ecc. e prevede espressamente al c. 5 che “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
L’art. 38 T.U. Immigrazione prevede invece che “I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”.
La modifica dell’art. 6 in questione appare particolarmente significativa. Già il DDL sicurezza modifica l’art. 116 c.c. per cui in caso di matrimonio sarà necessario esibire “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. Niente più matrimoni quindi neppure tra “irregolare” ed “irregolare”, che non comporterebbe nessun tipo di “regolarizzazione”. Ma in più coniugi regolarmente sposati, se privi di permesso di soggiorno, non potranno iscrivere all’anagrafe il loro bambino appena nato e nessun “irregolare” potrà accedere a qualunque servizio pubblico essenziale che non siano la scuola dell’obbligo e la tutela sanitaria basilare: niente servizi sociali, niente nidi o scuole materne, ad esempio.

Matrimoni e cittadinanza italiana
Le nuove norme rendono più difficile acquisire la cittadinanza sposando un cittadino o una cittadina italiani. In precedenza si acquisiva la cittadinanza dopo sei mesi di matrimonio. Oggi servono due anni e se il coniuge risiede all’estero gli anni diventano tre. I tempi sono dimezzati se ci sono figli. Anche in questo caso si deve pagare una tassa di 200 euro. Ma il fatto più rilevante è che l’acquisto della cittadinanza non è un effetto automatico sussistendone i presupposti, ma dipende da un provvedimento concessorio della pubblica amministrazione: non sono però indicati i criteri per l’accoglimento o la reiezione dell’istanza, lasciando così la decisione alla totale discrezionalità degli organi competenti.

Danneggiamento e imbrattamento di immobili: inasprimento delle pene per chi occupa case o scrive sui muri
Il DDL sicurezza prevede sensibili inasprimenti dell’apparato sanzionatorio in materia di danneggiamento, imbrattamento di immobili, insozzamento delle strade. Infatti le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie sono aumentate a non meno di 500 euro e viene previsto anche nel Codice della strada (art. 34bis) per chi getti cartacce ecc. da auto in sosta o movimento una nuova sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
Per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), oltre ad aver esteso anche ai danneggiamenti ad immobili ristrutturati od in ristrutturazione la perseguibilità d’ufficio e la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, viene introdotto un secondo comma che lega la concedibilità della sospensione condizionale della pena all’integrale risarcimento del danno o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo massimo pari a quello della pena da scontare.
Val la pena ricordare che il reato di danneggiamento è reato che viene spesso contestato per fatti commessi durante manifestazioni o a chi occupa case abbandonate.

Particolarmente duro il nuovo regime sanzionatorio del reato di “Deturpamento ed imbrattamento di cose altrui” (art. 639 c.p.) reato contestato ad esempio ai writers o graffitari: il reato è perseguibile d’ufficio se commesso su immobili o mezzi pubblici ed è punito con reclusione da uno a sei mesi o multa da 300 a 1000 euro; se le cose “imbrattate” sono un immobile di interesse storico o artistico, la pena è la reclusione da tre mesi ad un anno e la multa da 1.000 a 3.000 euro.

Oltraggio a pubblico ufficiale
Nel complessivo tentativo di restringere ulteriormente gli spazi di libertà, il DDL sicurezza reintroduce il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale” inserendo nel codice penale un articolo 341bis. Il reato era stato abrogato nel 1999 e viene oggi punito con reclusione fino a tre anni (erano da sei mesi a due anni) “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio o a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. Una bella fattispecie penale utilizzabile con grande elasticità per colpire ad esempio i manifestanti che lanciano slogan “oltraggiosi” all’indirizzo delle forze del “disordine”.

Ronde
L’art. 3, c. 40 DDL sicurezza stabilisce che “I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”. Queste associazioni sono iscritte in un apposito elenco in prefettura, saranno costituite per lo più da ex appartenenti a forze di polizia, ma non solo, e sarà un decreto del ministro dell’interno a determinare i loro “ambiti operativi” nonché i “requisiti per l’iscrizione nell’elenco”.
Come se non bastassero i tanti corpi di polizia, vigili urbani compresi, di cui è ricco il nostro paese; come se non bastassero i militari nelle strade impiegati come forza di polizia; domani avremo anche le “ronde” che passeggeranno per le nostre città per aumentare ancora il controllo sociale. Per tacere dei sistemi di videosorveglianza urbana sempre più ampi e diffusi.
Bisogna riflettere sul fatto che è il sindaco a potere decidere se “avvalersi” o meno delle “ronde”. La scelta sarà quindi squisitamente politica, nel senso che il voler le ronde o meno sul proprio territorio comunale costituirà un discrimine tra i sindaci e sarà usato in funzione elettorale.
Come detto, precipuo compito delle “ronde” sarà quello di segnalare situazioni “dannose” o di “disagio”. Bisogna però tener presente che l’art. art. 383 c.p.p. prevede da sempre la Facoltà di arresto da parte dei privati: “Nei casi previsti dall’art. 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio. – La persona che ha effettuato l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia”. L’art. 380 c.p.p. prevede i casi di Arresto obbligatorio in flagranza: naturalmente si tratta dei delitti più gravi, ma vi sono ricompresi anche alcuni casi di furto. Per la violazione delle norme che ordinano di allontanarsi dal paese ai “clandestini” che non si è riusciti ad espellere, l’art. 14, c. 5 quinquies prevede l’arresto obbligatorio.
Ed ecco che i nostri “privati cittadini” ben organizzati nelle “ronde” nere o verdi, si potranno dedicare in gruppo alla caccia all’immigrato clandestino “sospetto”, scoperto perché non avrà voluto magari mostrare alla “ronda” il permesso di soggiorno che la “ronda” non poteva chiedere di esibire. Quali situazioni di tensione, di sopruso, di violenza indiscriminata potranno scaturire dalla presenza di “bravi privati cittadini” in divisa o pettorina in giro per le strade notte e giorno è facilmente immaginabile.

Simone Bisacca

Questo scritto di Simone Bisacca è tratto dall’opuscolo “Sicuri da Morire - Per Resistere al pacchetto sicurezza”, curato dalla FAI di Torino. L’intero testo, in formato pdf, è scaricabile dal sito: http://www.federazioneanarchica.org/antirazzista/materiali.html.