Rivista Anarchica Online

rivista anarchica
anno 8 nr. 68
estate 1978


Rivista Anarchica Online

L'avvocato del diavolo
a cura di un compagno avvocato

Cari compagni,
(...) anche noi abbiamo il diritto ad una casa in cui vivere ed a spazi in cui socializzare i nostri bisogni. Spazi in cui fare teatro, assemblee, sentire musica e fare le mille-duemila cose che ci interessano. Vogliamo occupare uno dei tanti meravigliosi palazzi del centro storico che sono disabitati (...) i problemi che si pongono sono tanti (...) vorremmo sapere quali sono gli aspetti giuridici e legali nell'occupazione di case.

Circolo Culturale Primo Maggio - Faenza

Quello dell'"occupazione delle case" è un argomento attuale, che è direttamente collegato con la situazione politica italiana.

I costi proibitivi degli affitti, seppure apparentemente mitigati dalla legge sull'equo canone, la assoluta mancanza di strutture e locali per attività sociali, hanno indotto in questi ultimi tempi famiglie di proletari da una parte e gruppi di giovani dall'altra ad affrontare in proprio il problema. Ma come tutte le iniziative che, partendo dalla base, hanno un carattere di autonomia e autogestione, urtano contro lo stato costituito e contro gli interessi del potere: per cui a tutela di questi ultimi c'è la normativa penale e amministrativa tendente a ripristinare l'... ordine.

Infatti i proletari ed i gruppi di giovani che, per soddisfare bisogni primari, come quello dell'abitazione o del luogo di ritrovo, decidono di occupare alcuni degli innumerevoli locali sfitti (così lasciati per ottenere un aumento dei prezzi, in base alla legge economica capitalistica della domanda e dell'offerta) corrono una serie di rischi, che, in prospettiva possono incidere sulla loro libertà personale.

Il codice penale, infatti, prevede come reato il comportamento di chi "invade edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli". La pena prevista è della reclusione fino a due anni o della multa fino a 400.000 lire.

Tale pena alternativa (reclusione o multa) si applica, però, solo nei casi in cui l'occupazione sia effettuata da meno di dieci persone (senza armi) od a meno di cinque persone (se ci sono armi tra gli occupanti): in questo caso inoltre la polizia non può operare alcuno sgombero se non vi è una specifica denuncia del proprietario della casa.

Qualora invece l'occupazione sia effettuata da più di cinque persone (di cui almeno una armata) o, comunque, da più di dieci persone, indipendentemente dalla denuncia del proprietario, si instaura un procedimento penale e la polizia può provvedere allo sgombero; inoltre le pene non sono alternative (nel senso che si può essere condannati alla reclusione o alla multa) ma congiunte.

Talvolta però la polizia può effettuare sgomberi di case occupate da meno di cinque o dieci persone (secondo la distinzione su indicata) in base ad una ordinanza dell'autorità amministrativa per una serie di motivi che vanno dall'igiene al pericolo di crolli ecc.

Per concludere il problema dell'occupazione delle case non può essere risolto favorevolmente sul piano giuridico, ma solo su quello politico: solo quando si è in grado di imporre un rapporto di forza in senso politico tale da costringere il privato o l'ente pubblico (a seconda che la casa sia di proprietà di una persona o di una immobiliare oppure del comune o di altro ente pubblico) a "regolarizzare" la posizione degli occupanti, si possono evitare le conseguenze penali che, come abbiamo visto, non sono lievi.