Rivista Anarchica Online

rivista anarchica
anno 9 nr. 71
gennaio 1979


Rivista Anarchica Online

L'avvocato del diavolo
a cura di un compagno avvocato

In un posto di lavoro può un gruppo di persone non iscritte al sindacato indire uno sciopero senza incorrere in sanzioni penali? Per quel che ci riguarda noi ci siamo sempre basati su un documento fatto da compagni nel '76 che raccoglieva delle citazioni sul diritto di sciopero e sulla sua proclamazione in cui questa possibilità di iniziativa autonoma era data certa. In seguito altri compagni, parlando con avvocati, ci hanno dichiarato il contrario.

Fraterni saluti

I compagni ferrovieri del M.A.B. (Torino)

Deve essere, innanzitutto, chiaro per noi anarchici che l'esercizio dei nostri diritti non deve essere esercitato in funzione delle leggi dello stato. I diritti si conquistano anche se non "concessi" dalle leggi dello stato: il problema è quello dei rapporti di forza.

In ogni caso, poiché oggi viviamo in uno "stato" e soprattutto in questo "stato", è opportuno conoscere, per poterli superare, i limiti imposti dallo stato ai diritti dei singoli, nonché gli spazi e gli strumenti per poterli sfruttare. Il diritto di sciopero per la legislazione italiana è un diritto teoricamente "pieno", in quanto è regolamentato solo dall'art.40 della Costituzione, che dice che deve essere esercitato "nell'ambito delle leggi che lo regolano": leggi che, però, non ci sono! Quindi nessuna regolamentazione e, in teoria, nessun limite.

Dato, però, che la verifica dell'esistenza e della portata di un diritto si fa in sede giudiziaria, bisogna esaminare ed aver presenti quali sono i criteri con cui lo stato, tramite il suo apparato giudiziario, di fatto, regolamenta il diritto di sciopero.

Dapprima bisogna intendersi sul concetto di sciopero (sempre in termini di interpretazione giudiziaria). Sciopero è l'astensione dal lavoro collettiva: pertanto non è ammesso lo sciopero di una persona (nel senso che una persona non può proclamare un suo sciopero, mentre può, da solo, aderire ad uno sciopero di altri); lo sciopero deve essere motivato e quindi proclamato al momento della sua effettuazione; i motivi non devono essere personali, ma collettivi. Il diritto di sciopero è un diritto concesso a tutti i lavoratori anche non aderenti ad alcun sindacato: del resto due o più lavoratori che agiscono insieme per fini sindacali formano di per sè una organizzazione sindacale, dato che per l'art.39 della Costituzione l'organizzazione sindacale si può esprimere in ogni forma.

Lo sciopero non deve essere preannunciato. Un problema si pone, però, per i lavoratori che svolgono una attività che è considerata di "pubblica utilità". In particolare circa le indicazioni che chiedono i compagni ferrovieri in merito alle modalità di preavviso (telegrammi al Ministero, alla Direzione Generale ecc.) tali adempimenti non sono previsti da alcuna norma, ma rientrano nella "prassi" e vengono spesso consigliati non tanto nel timore che lo sciopero diventi "illegittimo", ma piuttosto per prevenire ritorsioni o addebiti di responsabilità per eventuali incidenti.

Pertanto per i lavoratori addetti ad attività di "pubblica utilità" anche se non devono preannunciare lo sciopero è consigliabile che lo facciano. Ultima questione è quale tipo di sciopero è ammesso. L'unico "limite" è il carattere di motivazione "collettiva", per cui sono ammessi sia scioperi economici che scioperi politici. È chiaro che il diritto di sciopero non si limita all'astensione dal lavoro, ma comprende anche il diritto a compiere tutte le attività connesse e necessarie per la sua divulgazione: assemblee, propaganda, ecc..

Per concludere: i diritti possono essere esercitati completamente solo in una società senza stato e cioè al compimento della rivoluzione sociale; chi vive in uno "stato" può solo, con la lotta, ridurre i limiti imposti dal potere ai propri diritti, consapevole però che non potrà mai goderli interamente fino a che lo stato non verrà annientato.