rivista anarchica
anno 33 n. 291
giugno 2003


referendum

Una battaglia riformista o restauratrice?
di Sergio Onesti

 

Il 15 giugno si vota (o non si vota) sull’articolo 18. In campo anarchico e del sindacalismo alternativo è in corso un vivace dibattito. Il parere di un avvocato del lavoro, militante dell’Unione Sindacale Italiana.

Dopo che la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il quesito referendario presentato la scorsa estate da Rifondazione Comunista, sinistra CGIL, Verdi ed altri per l’estensione dell’applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. (Statuto dei Lavoratori, N.d.R.) ai lavoratori di aziende che occupano meno di 15 dipendenti, subito si è sviluppato all’interno di tutto il mondo del lavoro un acceso dibattito sull’opportunità o meno di partecipare alla consultazione ovvero di contribuire, seppur criticamente, alla battaglia per il sì.
L’Unione Sindacale Italiana si è caratterizzata all’interno del sindacalismo di base per avere immediatamente denunciato come l’appuntamento referendario abbia assunto fin dall’inizio più i caratteri del confronto politico-istituzionale che non quelli del confronto lavoristico-sindacale. Quanto segue è un contributo alla discussione che si è sviluppato all’interno di tutto il sindacalismo di base.

Il quadro di riferimento: Esiste ancora un ordinamento giuridico del lavoro?

Il progressivo smantellamento del sistema di tutele collegate al rapporto di lavoro si è accompagnato in questi anni ad una lenta ma inesorabile erosione delle tutele poste a presidio del pericolo di perdere il posto di lavoro o, più semplicemente, per far fronte alla mancanza di lavoro.
Invero, il tema della tutela del lavoro – come dimostra il quasi dimenticato caso FIAT – è strettamente connesso con il sistema degli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione guadagni ordinaria – CIG – e straordinaria – CIGS –, contratti di solidarietà, procedure di ricollocamento facilitato per i lavoratori posti in mobilità, indennità economiche di mobilità e di disoccupazione, prepensionamenti, ecc.).
Nel contempo, l’attuale politica del lavoro europea, recepita nel Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia proposto dal Governo, ha quale presupposto la necessità di un riequilibrio dei rapporti di potere tra datore di lavoro e lavoratore, da ricercare non più all’interno dell’ordinamento giuridico del lavoro, ma nel più complessivo contesto del mercato del lavoro.
Il risultato è che l’imprenditoria nazionale sta approfittando della congiuntura economica, non solo per liberarsi della manodopera in esubero, ma anche per ripresentarsi sul mercato con personale inquadrato in contratti sempre più precari e flessibili, che vanno conquistandosi piena legittimazione nel nuovo ordinamento giuridico del lavoro.
In questo senso va letta l’approvazione della prima legge delega, avvenuta il 5/2/2003, relativa ad una parte del Disegno di legge presentato al Senato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 novembre 2001, n. 848, in materia di misure per l’occupabilità nel mercato del lavoro, collocamento pubblico, intermediazione di manodopera, incentivi all’occupazione, ammortizzatori sociali, flessibilità e formazione, part-time, tipologie contrattuali innovative, orario di lavoro e arbitrato, che costituisce il manifesto programmatico del governo per la riforma integrale dell’ordinamento giuridico del lavoro.
Nei prossimi mesi sarà varata la seconda legge delega relativa alla riforma dell’art. 18 Stat. Lav., agli ammortizzatori sociali e ad altro, mentre i decreti attuativi delle prime dieci deleghe andranno in vigore entro la prossima estate. Con detti strumenti legislativi il Governo persegue l’obiettivo della crescita occupazionale a tutti i costi, smantellando i residui presidi giuridici (non solo l’art. 18 Stat. Lav.) posti a tutela del rapporto di lavoro subordinato e aprendo la strada per il varo del nuovo “Statuto dei Lavori”. Come si può, infatti, leggere nella relazione di accompagnamento al Disegno di legge sopra citato, “Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento giuridico del lavoro si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders”.
Per il Governo, l’art. 18 – più o meno esteso – è un freno per l’occupabilità (potenziale occupazione non garantita) e va combattuto per creare nuove opportunità di lavoro così come il referendum sarà un’occasione in più per dividere i lavoratori fra garantiti e più o meno precari e fra occupati e coloro che cercano un’occupazione.
La demagogia diventa così strumento per il Governo non per estendere i diritti a 360° per tutti i lavoratori, ma per privare di tali tutele gli attuali beneficiari, magari introducendo l’istituto del leasing di manodopera o il lavoro intermittente altrimenti detto a chiamata, il lavoro a prestazioni ripartite ovvero forme di parasubordinazione che faranno impallidire per la loro flessibilità assoluta i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o il moderno caporalato organizzato dalle cooperative.
Alla luce di quanto sopra, ben si comprende quanto segue.
Il contratto di lavoro a carattere subordinato e a tempo indeterminato ha perso il suo carattere di centralità, perdendo il primato sulle altre tipologie contrattuali di cui fino a pochi anni costituiva il paradigma.
Conseguentemente anche la qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro ha perso progressivamente il suo carattere di indisponibilità cosicché la sua veste giuridica viene sempre più decisa discrezionalmente dal datore di lavoro, prevalendo sulla situazione fattuale, superata dalla mera accettazione da parte del lavoratore della specifica forma contrattuale imposta dai rapporti di forza.
Nel prossimo futuro saranno sempre di più le categorie di lavoratori esclusi dal sistema di tutele, concepito principalmente a sostegno della cd. rigidità del rapporto di lavoro.
La battaglia per l’estensione dell’art. 18 non deve, pertanto, fermarsi alla tutela della categoria dei lavoratori con contratti a tempo indeterminato, ma investire tutte le forme di lavoro subordinato. In altri termini la consultazione referendaria ha come primo limite quello di avere riguardo solo per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, senza tenere conto in alcun modo né di coloro che sono titolari di contratti a tempo determinato o parasubordinato (co.co.co.) né di coloro che sono soci-lavoratori di cooperative né tantomeno di coloro che sono vincolati al padronato dalle mille forme che la fantasia dello sfruttamento ha inventato per ingabbiare i diritti dei lavoratori.
Al contrario, l’obiettivo politico perseguito da CGIL – CISL e UIL in questi ultimi anni è stato quello di tutelare, in modo pressoché esclusivo, da una parte alcuni privilegi giuridici in favore di poche categorie di lavoratori e dall’altra le forme “parassitarie” integrative della retribuzione derivanti dagli ammortizzatori di reddito (ex ammortizzatori sociali). Il risultato è stato devastante perché ha contribuito a rompere anche gli ultimi principi di solidarietà che legavano la classe lavoratrice, impedendo addirittura la comunicazione intercategoriale – orizzontale, di genere e generazionale – all’interno della stessa così da creare una lotta di tutti contro tutti (giovani contro anziani, uomini contro donne, italiani contro stranieri, garantiti contro precari, ecc.)
In questo quadro politico-sociale, decidere di impegnare il mondo del lavoro in una battaglia istituzionale, obbliga tutto il sindacalismo di base, e con esso anche l’Unione Sindacale Italiana, a valutare molto attentamente i pro ed i contro di questa scelta.

I pro

1. Tutto il sindacalismo di base deve tenere conto che la lotta per l’estensione dell’art. 18 ha i caratteri del forte contenuto simbolico-emotivo.
2. È una lotta dall’obiettivo pratico, reale ed immediatamente comprensibile dove le alternative sono di una semplicità elementare: o sì o no.
3. È una lotta facile da spiegare ai lavoratori perché non è riformista né tantomeno rivoluzionaria, ma solo “restaurativa”, è cioè un ritorno alla normativa precedente alla legge n.108/90, che aveva introdotto il limite superiore ai quindici dipendenti per l’applicabilità dell’art. 18.
4. In considerazione della sua concretezza, tale lotta può diventare un momento di omogeneizzazione della classe lavoratrice e del sindacalismo di base dando unità d’intenti per nuovi e più qualificati obiettivi, proponendo pratiche di lotta e modelli organizzativi utili per future rivendicazioni.
5. È un occasione-pretesto di sensibilizzazione della classe lavoratrice che potrebbe determinare effetti a catena. Per esempio: dalla lotta a difesa dell’art. 18 si è passati oggi all’obiettivo della sua estensione alle piccole aziende e domani si potrebbe concepire una tutela più allargata a tutti i lavoratori più o meno precari.
6. È un’occasione per uscire dal radicalismo verbale e rilanciare il conflitto di classe, attraverso una mobilitazione diffusa – anche fra i giovani lavoratori e quelli non garantiti – per un obiettivo praticabile e raggiungibile in una prospettiva rivendicativa più avanzata.
7. Sul piano politico-istituzionale, è altamente improbabile che questa legislatura possa concepire una riforma del diritto del lavoro, che non sia quella voluta dal governo per istituzionalizzare precariato, flessibilità ed assistenzialismo sociale in cambio di lavoro. Conseguentemente è più opportuno partecipare ad una battaglia per l’estensione di diritti, ancorché parziali, piuttosto che aspettare, come propongono DS, Margherita ed altri, riforme organiche il cui varo è reso impossibile dalle attuali condizioni politiche.

I contro

1. La dissoluzione dell’ordinamento giuridico del lavoro, proprio perché trova la sua ragion d’essere nei rapporti di forza economico-sociali che stanno isolando e quasi annientando la classe lavoratrice, non può essere fermata impostando una strategia politico-sindacale incentrata sulla difesa dello status quo ante e cioè finalizzata al recupero di relitti dello stato sociale (vedi esperienza Fiat) o di restaurazione di una normativa introdotta nel complice silenzio di tutte le organizzazioni sindacali e politiche che nel 1990 accettarono o addirittura vollero la flessibilità dell’art. 18.
2. È necessario, invece, avere una progettualità alternativa di trasformazione radicale della società (sindacalismo rivoluzionario) o quantomeno la consapevolezza di avere come obiettivo una riforma organica dell’ordinamento giuridico del lavoro (sindacalismo riformista). Non ha senso incentrare la propria pratica politico-sindacale sull’estensione dell’art. 18 e lasciar passare le nuove riforme sul lavoro a chiamata, sul leasing di mano d’opera, sulla legittimazione del caporalato e sul ricorso indiscriminato al lavoro interinale che fondano il progetto del nuovo Statuto non più dei lavoratori ma dei lavori, proposto dal governo nel “Libro bianco”.
3. Tutti i lavoratori libertari, pur riconoscendo l’importanza politico-simbolica della battaglia per l’estensione dell’art. 18, non debbono confondere il riformismo, che è sinonimo di cambiamento graduale organico, e tantomeno il radicalismo sindacale, con le battaglie della sinistra della CGIL e di Rifondazione Comunista, che non sono battaglie riformiste, ma conservatrici o addirittura restauratrici, che non tengono conto del terremoto economico-sociale al quale assistiamo, che vede il mercato come unico arbitro delle sorti dei lavoratori sempre più defraudati di quel sistema di tutele che fungeva da contrappeso al disequilibrio naturale tra datore di lavoro e lavoratori.

Conclusioni

Al di là della lotta per l’estensione dell’art. 18, le avanguardie sindacali e i soggetti politici più avanzati del movimento dei lavoratori debbono porsi il duplice obiettivo di ritardare e rendere sempre più gravosi, per la controparte padronale, – in termini economici e politici – i processi di espulsione-esternalizzazione-precarizzazione delle masse lavoratrici e contemporaneamente di risocializzare la solidarietà.
L’aumentato rischio di esclusione sociale strutturale di sempre più ampi settori di lavoratori despecializzati e intercambiabili impone ai lavoratori stessi, alle avanguardie sindacali e ai gruppi sociali e politici di riferimento di ripensare al dovere di solidarietà non solo come obbligo istituzionale assegnato in via esclusiva allo Stato. La solidarietà sociale deve perdere il suo carattere istituzionale, acquisendo quello del mutuo appoggio collettivo, attivo e permanente da realizzarsi non solo con politiche contrattuali mutualistico-assicurative omogenee per tutte le categorie, ma anche con interventi autorganizzati di costituzione di casse permanenti di solidarietà e di organizzazione di forme di lavoro autogestito per coloro che non trovano spazio nel mercato del lavoro.
È oggettivamente inopportuna la scelta di Rifondazione Comunista e della sinistra della CGIL di impegnare il movimento dei lavoratori e le avanguardie sindacali in una battaglia come quella per l’estensione dell’art. 18 che ha i caratteri della rivendicazione partitico-istituzionale e restauratrice. Questa battaglia, se sarà intrapresa in modo superficiale, contribuirà solo a sviluppare quel sistema della delega tanto deleterio per il mondo del lavoro e che sembra costituire l’unica pratica politico-sindacale, ridotta all’apposizione di un sì o di un no e ciò senza mai proporre una discussione articolata su un nuovo modello sociale e contrattuale e continuando ad adottare un modello di organizzazione sindacale che limita la sua azione a quella di ente erogatore di servizi e di favori e sempre meno di tutele e proposte di riforme.
Se è vero, come è vero, che la tutela del lavoro si sposta sempre più dall’ordinamento giuridico del lavoro al mercato, anche la ricerca di tutela deve spostarsi dall’ambito istituzionale e normativo a quello del conflitto sociale.
L’adesione indiscriminata e poco ragionata ai comitati per il sì e alla lotta per l’estensione dell’art. 18 può portare ad una contrazione delle lotte, disperdendo le energie organizzative e conflittuali dei lavoratori su di un obiettivo sostanzialmente istituzionale e neanche lontanamente riformista e tantomeno rivoluzionario.
L’USI, per contro, che rivendica il sindacalismo rivoluzionario inteso come pratica graduale di trasformazione radicale della società, non può appiattirsi su obiettivi partitico-istituzionali, livellandosi in basso attraverso un’omogeneizzazione fittizia delle lotte e perdendo in tal modo la sua identità politica ed organizzativa, ma si rifiuta anche di stare alla finestra avendo invece quale obiettivo quello di radicalizzare le lotte e non di frustrarle.

Per concludere operativamente

partecipiamo attivamente e criticamente al dibattito e al movimento che si è sviluppato sul tema dell’estensione dell’art. 18;
non investiamo, se non parzialmente, le nostre energie in una lotta restauratrice;
impegniamoci a rilanciare il conflitto sociale, partendo magari dalla mobilitazione referendaria, ma allargando i nostri obiettivi ad una riforma radicale del diritto del lavoro che contrasti la controriforma allo Statuto dei lavoratori proposta dal governo e dal suo famigerato “Libro bianco”;
sviluppiamo la solidarietà interna a tutta la classe lavoratrice, riallacciando i legami tra uomini e donne, giovani e anziani, lavoratori occupati e in cerca di occupazione, garantiti e precari, italiani e stranieri.
Contribuiamo alla creazione di un forte sindacato libertario, autogestionario, antagonista e autenticamente di base, che rappresenti le sempre più diffuse aspettative di difesa sociale ma anche di trasformazione radicale della società basata su sfruttamento capitalista, repressione militare e potere totalitario.

Sergio Onesti