Rivista Anarchica Online

rivista anarchica
anno 8 nr. 66
maggio 1978


Rivista Anarchica Online

L'avvocato del diavolo
a cura di un compagno avvocato

A partire da questo numero, un compagno/avvocato risponde in questa rubrica ai quesiti di carattere giuridico che i lettori vorranno porgli. La prima domanda rivoltagli è stata: quando la polizia può fermare una persona e condurla in questura?

Innanzitutto è importante chiarire che nell'attuale situazione dei rapporti di forza tra potere costituito e movimento non ha molto senso chiedersi: "quando può?", dato che la polizia "può sempre". Comunque è utile che i compagni conoscano i limiti che il potere si è dato formalmente, non tanto per poter far leva su di essi per ottenere maggiori garanzie, bensì per smascherare ancor di più la contraddizione tra democrazia e potere statale.

Ho detto sopra che la polizia "può sempre": di fatto questa affermazione, nonostante i limiti garantistici, è vera: infatti i limiti si riferiscono alle motivazioni, non alle situazioni di fatto, per cui basta che la motivazione, anche se falsa, sia in armonia con le previsioni di legge. Esempio lampante di quanto sopra detto è l'art.11 del Decreto cosiddetto antiterrorismo del 21/3/'78 convertito in legge, con alcune modifiche, il 18/5/1978. In questo articolo si dice che la polizia può fermare e condurre in questura chiunque "per il tempo strettamente necessario al solo fine della identificazione e comunque per non più di 24 ore". È chiaro che la durata del "tempo per l'identificazione" è a giudizio insindacabile della polizia.

Cioè e per fare un esempio pratico: un compagno viene fermato ad un posto di blocco o in una qualsiasi altra situazione (controlli di locali, controlli davanti al tribunale, accertamento di contravvenzioni stradali ecc.), presenta i propri documenti e per una ragione qualsiasi (foto senza barba e capelli lunghi quando il compagno ha la barba o i capelli lunghi; documento non in perfetto stato di conservazione; ed altri futili motivi) l'agente ritiene (a suo insindacabile giudizio) che il documento sia falso o che comunque non ci sia certezza che il compagno corrisponda alla persona indicata nel documento: scatta allora l'art.11 ed il compagno viene portato in questura; ma qui in pochi minuti tutto si chiarisce!!! illusione, perché:

1) bisogna controllare l'autenticità del documento, quindi ricerca dell'elenco dei documenti rubati, telefonate al Comune di rilascio (se è una carta di identità) o alla Prefettura (se è una patente) per controllare se per caso il documento risulta effettivamente rilasciato;

2) bisogna controllare se la foto rappresenta effettivamente la persona fermata: quindi consulto di esperti fisionomisti;

3) e poi perché... rilasciare una persona che si può trattenere per 24 ore?

Ironia a parte è chiaro che non si possono introdurre in tale meccanismo dei limiti garantistici, o comunque che i limiti formalmente esistenti non si possono usare.

Questo per quanto concerne le persone per le quali la polizia non può assolutamente prospettare alcuna ipotesi di reato. Se invece l'agente ha il sospetto che il compagno fermato abbia commesso un reato, allora la situazione peggiora. Infatti a questo punto subentra "il fermo giudiziario" o addirittura l'"arresto". Per una serie di reati l'arresto in flagranza è obbligatorio:

- tutti i reati la cui pena massima è superiore a tre anni: in pratica tutti i reati di competenza del Tribunale (dal furto aggravato alla detenzione di stupefacenti; dall'oltraggio aggravato alla rapina; dalla resistenza alla istigazione a disobbedire le leggi; dalla ricettazione alla violenza privata ecc.);

- tutti i reati concernenti le armi di qualsiasi tipo (anche improprie);

- per la violazione della diffida. È importante chiarire che per "flagranza" non si intende solo l'"essere presi sul fatto", ma anche "immediatamente" dopo il fatto o comunque in possesso di cose o tracce pertinenti il reato.

Per altri reati l'arresto in flagranza è facoltativo (sempre a discrezione della polizia, in quanto è assolutamente insindacabile la scelta fatta dalla polizia di arrestare o di denunciare a piede libero):

- tutti i reati la cui pena massima non è inferiore a due anni (dall'oltraggio alla partecipazione ad associazione sovversiva, dagli atti osceni alla lesione personale lieve e non aggravata, dalla violazione di domicilio - quando il proprietario presenta immediatamente la querela - al danneggiamento aggravato; dall'occupazione di casa aggravata - cinque persone di cui una armata o dieci persone anche senza armi, alla truffa ecc.);

- per alcune contravvenzioni: ubriachezza, possesso di arnese da scasso (se si è già stati condannati per reati contro il patrimonio), porto e detenzione di munizioni. In caso di arresto, per i casi suindicati, la polizia deve fare rapporto all'autorità giudiziaria entro 48 ore ed il magistrato deve convalidare l'arresto entro le successive 48: in difetto l'arrestato deve essere scarcerato.

Anche se non c'è la flagranza del reato e neanche la cosiddetta "quasi flagranza", la polizia può ritenere che ci siano sufficienti indizi (anche qui valutazione assolutamente discrezionale della polizia: se poi gli indizi non erano sufficienti, pazienza!! il magistrato scarcererà, ma intanto uno si passa tre o quattro giorni in carcere) che una persona abbia commesso un delitto e ci sia un fondato (anche qui sempre e solo a giudizio insindacabile della polizia) sospetto di fuga, per cui la polizia può (non deve, anche se di fatto non ci sono problemi di scelta) fermare una persona e trattenerla "per il tempo necessario per i primi accertamenti (quanto tempo? Vale lo stesso discorso fatto in merito all'identificazione) dopo di che deve trasferirla in carcere dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, la quale può intervenire anche dopo 96 ore dal fermo.

L'unico limite a questa facoltà di fermare è il tipo di reato: infatti il fermo giudiziario può essere effettuato solo per i reati la cui pena massima sia da sei anni in su (e cioè: partecipazione a banda armata e non partecipazione ad associazione sovversiva, sequestro di persona e non violenza privata, resistenza aggravata e non resistenza semplice ecc.) e per i delitti concernenti le armi da guerra e per le armi comuni il porto e non la detenzione.

Per non creare confusione è importante chiarire la distinzione tra flagranza e "fondato sospetto": nel primo caso è indispensabile che la persona sia colta sul fatto o comunque nelle circostanze sopra indicate. Per il fondato sospetto, invece non c'è limite di garanzia: basta per esempio che una persona che abita di fronte alla casa di una altra persona dica alla polizia di aver visto dalla finestra che la seconda persona maneggiava un'arma da guerra (avendo già identificato un qualsiasi pezzo di ferro tenuto in mano) ed ecco che per la polizia c'è il fondato sospetto che ci sia la detenzione di una arma da guerra: per cui fermo giudiziario, perquisizione, indagini presso parenti ed amici ove possa essere stata nascosta l'arma, ecc..

È importante, però, sapere che le tre categorie non sono così nettamente separate tra loro: infatti basta attribuire un'aggravante (ad esempio, il numero delle persone - è sufficiente che la polizia nel proprio rapporto indichi che il reato è stato commesso in concorso con altre persone, poi rimaste ignote, per far scattare l'aggravante; poi magari al processo risulterà che quelle persone erano semplici passanti e che non c'entravano niente...) per rendere facoltativo un arresto che invece non poteva assolutamente essere effettuato, rendere obbligatorio un arresto facoltativo e rendere possibile un fermo di polizia altrimenti non ammesso.