Rivista Anarchica Online

rivista anarchica
anno 8 nr. 69
ottobre 1978


Rivista Anarchica Online

L'avvocato del diavolo
a cura di un compagno avvocato

Ho due distinti quesiti da porre:

- esistono armi non da fuoco di cui siano consentiti la detenzione e il porto? Spesso è utile avere con sé coltelli, mazze, fionde, cappi di acciaio et similia, a scopo controffensivo. Pur non essendo affatto incline alla violenza, troppe cattive esperienze mi hanno insegnato che un minimo di potenzialità autodifensiva è indispensabile.

- in caso di perquisizioni personali o domiciliari, o di altri controlli da parte di sgherri, è possibile la resistenza passiva? (non rispondere alle domande, rifiutarsi di seguirli motu propriu, ecc.). Se la sbirraglia non è in divisa, è illecito non alzare le braccia per la perquisizione? È lecito da parte loro scattare fotografie ai compagni, come recentemente ho visto fare da agenti in borghese?

Spero vivamente in una (anzi, due) risposta.

C.C. (Venezia)

Il concetto di "arma" ha avuto in questi ultimi anni una evoluzione estensiva. Tutta una serie di oggetti, non da punta o da taglio, come le chiavi inglesi, tubi di ferro, ecc. in base alla normativa vigente fino all'aprile 1975 non potevano essere considerate "armi" ai fini della legge penale (anche se da parte della magistratura c'era sempre stato il tentativo di catalogarle come tali).

Per ovviare a ciò è stata fatta la legge dell'aprile 1975 che, anche per evitare che la fantasia creativa individui nuovi oggetti con funzioni di "arma", ha disposto che sono armi: "i bastoni con puntale, gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, le mazze, i tubi, le catene, le fionde, i bulloni, le sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona".

Pertanto qualsiasi oggetto (dall'ombrello al mazzo di chiavi) secondo questa normativa può essere considerato "arma": la legge richiede, però, che sussistano delle circostanze obiettive per far sì che un oggetto, altrimenti innocuo, diventi arma. Ma come è facile vedere i limiti posti dalla norma sono così fumosi che tutto è rimesso all'arbitrio del poliziotto o del carabiniere che ferma una persona in possesso di uno di questi oggetti: è facile, e l'esperienza di tutti è piena di tali episodi, per un poliziotto sostenere ad esempio che durante una manifestazione un compagno portava un ombrello con manico nodoso, chiaramente utilizzabile per l'offesa delle persone!!!

Quanto sopra dimostra che nell'attuale situazione normativa non è possibile portare alcun tipo di oggetto che possa essere considerato "arma", lasciando così scoperta l'autodifesa dei compagni da una serie di aggressioni che anche recentemente hanno avuto esito mortale.

Tutti gli oggetti di cui si è parlato, esclusi quindi le armi da fuoco e armi come pugnali, spade e simili, possono, invece, essere tenuti in casa.

Prima di rispondere al secondo quesito bisogna innanzitutto chiarire e chiarirci quello che un militante anarchico si aspetta dalla "giustizia". Domande come "è lecito che il poliziotto faccia ecc." significano credere che se ciò che il poliziotto fa non è lecito, la "giustizia" può rimediare punendo chi commette tale azione illecita. Questa è la vera "utopia"; credere, cioè, che il potere punisca le azioni "illecite" dei suoi strumenti (polizia, carabinieri, ecc.).

Premesso questo e ribadito che solo con un rapporto di forza diverso è possibile servirsi delle minime garanzie poste formalmente dallo stato a "tutela" dei cittadini, rispondo brevemente ai tre quesiti.

1) È possibile, anzi talvolta è opportuno, non rispondere nel corso delle perquisizioni: al poliziotto si è obbligati a dare solo le proprie generalità e nient'altro. È chiaro che in caso di mancata "collaborazione" (tipo dire di chi sono eventuali documenti trovati nell'abitazione - anche riconoscerli come propri -, oppure fare nomi di altre persone, o altre simili cose) la conseguenza è un possibile "fermo"; spetta al compagno, volta per volta valutare il tipo di comportamento da tenere.

Lo stesso discorso vale per eventuali domande fatte in questura o in caserma: chiunque può rifiutarsi di rispondere su fatti che lo riguardano, facendo presente a chi interroga che, se c'è qualche accusa, le risposte verranno date al magistrato.

2) In teoria senza un mandato di cattura, o fuori dal caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia (solo per una serie di reati ben precisi) non si sarebbe obbligati a seguire il poliziotto in questura: la recente normativa ha però dato facoltà ai poliziotti di "fermare" per accertamenti sulla identità personale: per cui basta che uno sostenga che i documenti di cui si è in possesso possono essere falsi, per essere obbligati a seguire i poliziotti in questura.

3) Nessuna norma impone particolari comportamenti da tenere durante le perquisizioni, ma in questo caso, in modo particolare, vale quanto detto nella premessa: se non vuoi alzare le braccia e il poliziotto te le alza a forza, cosa pensi di fare?, pensi di denunciare il poliziotto? pensi di reagire? in ogni caso non ottieni nulla dalla giustizia borghese, anzi spesso peggiori la tua situazione.