Rivista Anarchica Online

rivista anarchica
anno 12 nr. 99
marzo 1982


Rivista Anarchica Online

Se queste sono prove...
di Avv. Ezio Menzione

Contro la sentenza di Livorno si sono appellati sia la difesa sia l'accusa. Che la difesa si sia appellata, era scontato: le arringhe in difesa di Monica ne avevano chiesto l'assoluzione per non aver commesso i fatti imputatile. Che invece si sia appellato anche il pubblico ministero, suscita (o potrebbe suscitare) perplessità: nella sua requisitoria, infatti, aveva chiesto 12 anni e mezzo di condanna, e tanto a Monica è stato dato. Doveva essere soddisfatto, invece no. Lui i 12 anni e mezzo li aveva chiesti per tutti i reati che a Monica venivano contestati; la Corte, invece, i 12 anni e mezzo li ha dati solo per alcuni reati, avendo invece scagionato Monica (seppure solo per insufficienza di prove) dalle altre imputazioni. A questo punto il p.m. ci ha ripensato, 12 anni e mezzo non gli sono più sembrati sufficienti, e ora vuole gliene siano inflitti di più. A ognuno il suo mestiere.
Per la difesa di Monica hanno interposto appello sia l'avv. Filastò (di Firenze) sia l'avv. Menzione (di Pisa). Pubblichiamo qui di seguito la prima parte dei motivi d'appello di Menzione, da cui emergono chiaramente i meccanismi perversi che hanno portato alla condanna di Monica.

Motivi a sostegno dell'appello proposto da GIORGI MONICA avverso la sentenza della Corte d'Assise di Livorno, n. 4/81 del 13/7-13/10/81, con cui la si condannava alla complessiva pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione e £. 300.000 di multa, con condono di anni 2, libertà vigilata per non meno di anni 3 e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i seguenti reati:
1) partecipazione a banda armata (art. 306 2° comma in relazione agli artt. 302 e 270 C.P.);
2) partecipazione ad associazione sovversiva (artt.270 3° comma C.P.);
3) tentato sequestro di persona;
4) tentato omicidio;
5) porto e detenzione di armi, anche clandestine e da guerra;
6) porto e detenzione di armi, esplosivi e munizioni;
7) ricettazione aggravata (artt. 648 e 61 n. 2 C.P.).
Reati ed episodi accaduti in Livorno fino a tutto il 1977.
Prima di passare all'esame dei motivi d'appello veri e propri, vogliamo soffermarci brevemente su due questioni preliminari:
1) alcuni criteri giuridici ed ermeneutici adottati dal primo giudice, soprattutto nel valutare le risultanze testimoniali;
2) alcune osservazioni contenute in sentenza sulla personalità politica e morale dell'imputato Giorgi.
1) Sostiene la sentenza che il principale teste d'accusa, Paghera, sarebbe talora attendibile, talora meno, talora affatto, essendo spesso reticente, soprattutto quando dichiarazioni o ammissioni potrebbero coinvolgerlo appieno nell'attività della banda armata. Per cui si appalesa la necessità di "verificare il fondamento delle accuse contestate per quanto possibile al di là e al di fuori di quanto raccontato dal Paghera". Intento lodevole, e pienamente condividibile, anzi da questa difesa sempre propugnato (cfr. la memoria difensiva presentata per la Giorgi e per altri prima della fine dell'istruttoria). Il ricercare le prove al di là delle dichiarazioni di una figura giuridicamente ibrida come l'imputato-teste e moralmente ambigua come il Paghera non esime però dal vagliare complessivamente il valore delle sue dichiarazioni e di quelli di altri testi che direttamente o indirettamente ad esso si collegano, perché significa rinunziare ad indagare su come è nato e su come è stato costruito il processo, su chi siano i personaggi che lo popolano. Vagliare i fatti al di là della testimonianza del Paghera significa vagliare anche questa testimonianza. Quando i fatti smentiscono clamorosamente il Paghera, non si potrà dire soltanto che su quel punto il teste non è attendibile; dovremo bensì dire che su quel punto il teste mente. Quando i fatti poi lo smentiscono su tutta una serie di episodi, anzi su tutti gli episodi per i quali dei riscontri sono materialmente possibili, non potremo limitarci a dire che il teste è reticente, dovremo concludere invece che il teste è falso e mendace.
Così pure, non può la sentenza ignorare che l'istruttoria non si poggiava su un unico teste, ma costruiva la sua presunta forza su un secondo teste d'accusa, l'Oliva (che poi in aula si è inteso rafforzare con la teste Pari). Di questi due testi non vi è traccia in tutte le centocinquanta pagine di motivazione: sono spariti. Eppure non era complessivamente ininfluente, per capire il rilievo e la sostanza delle accuse, trovare riconosciuta in sentenza la loro falsità e il loro mendacio. Invece, quando i testi d'accusa crollano e le loro affermazioni fanno acqua, la sentenza sfuma, annebbia o addirittura tace. Salvo poi però dare credito a quelle stesse testimonianze quando, magari su circostanze marginali o facilmente apprendibili de relato, gli estensori credono di avere trovato dei riscontri esterni.
Per esemplificare, citiamo un episodio che non riguarda l'imputata che noi difendiamo: quello dei detonatori introdotti a Pianosa. Per l'intera vicenda i due imputati Fuga e Martella sono stati mandati assolti. Prove e riscontri esterni non ve ne erano, anzi gli indizi e le legittime deduzioni erano tutti a discarico degli imputati. I testi Paghera ed Oliva hanno palesemente mentito, per di più contraddicendosi tra di loro. Eppure la sentenza si limita ad osservarne la contraddittorietà e la scarsa credibilità. Ma non di scarsa credibilità si tratta: qui si tratta di falso vero e proprio. La sentenza, con una specie di eleganza all'inglese (la stessa che suggerì alla Corte e al P.M. in udienza di non incriminare l'Oliva in aula per falsa testimonianza, quando ve ne erano tutti i presupposti), si limita a cogliere le contraddizioni, come se si trattasse di sfumature relative ad un episodio secondario. Peccato, perché confermare la realtà, cioè leggere in sentenza che i due testi hanno mentito, avrebbe immediatamente condotto a porsi domande su come possa accadere all'interno di una stessa istruttoria che due testi inventino un medesimo episodio e su questo mentiscano; su quali connivenze e quali legami stavano alle spalle dei due testi; quale grado di approfondimento dell'indagine gli inquirenti hanno adottato. Avrebbe portato a capire come nasce e come cresce un'istruttoria priva di prove che non siano le dichiarazioni di un soggetto che non ha nulla da perdere nel mentire e nell'accusare mentendo. Ma la sentenza si è guardata bene dal fare tutto ciò, e per non doverlo fare si è limitata a constatare la contraddittorietà di due testi.
Così pure - per venire a un episodio che riguarda la nostra difesa - per ciò che concerne la presunta riunione in casa Iacono in cui, presente Faina, sarebbe stata "processata" la Giorgi per il comportamento tenuto dopo il tentato sequestro Neri. Al termine del dibattimento vi erano in atti elementi sufficienti per dire a chiare lettere che la riunione era un'invenzione del Paghera e non solo non era credibile che si fosse tenuta, ma certamente non poteva essersi tenuta. Sapevamo infatti che non poteva essersi tenuta prima del 4/3/78, poiché in essa si faceva riferimento all'interrogatorio della Giorgi da parte del G.I. livornese come a fatto già accaduto; sapevamo poi - avercelo detto il Paghera - che doveva essersi svolta comunque agli inizi di marzo. Orbene, dal certificato della scuola dove la Giorgi all'epoca insegnava, risulta che in nessuna giornata di questo periodo la Giorgi poteva essersi recata a Roma con le modalità descritte dal Paghera (eccetto la giornata del 4/3, ma era materialmente impossibile per chi stava a Roma sapere dell'interrogatorio della Giorgi, avvenuto la sera prima). Di fronte a queste evidenze processuali, le contraddizioni - che pure la sentenza giustamente rileva - in cui è caduto il Paghera relativamente a questo episodio assumono il chiaro significato di un falso, che però - guarda caso - come tale non è riconosciuto in sentenza.
Così pure - ancora per esempio, e sempre per rimanere alla Giorgi - per ciò che riguarda la rapina di auto avvenuta in Massa il 9/3/77. Il fatto che da un lato il garagista rapinato non avesse visto alcuna donna e dall'altro la teste Nesti avesse confermato che la sera del 9/3 la Giorgi era con lei dovevano bastare per dichiarare falso il racconto del Paghera, invece la sentenza preferisce ignorare i riscontri favorevoli alla Giorgi e considerare la testimonianza scarsamente veridica o insufficiente.
E si potrebbe continuare con molti altri esempi. La questione potrebbe, al limite, essere solo una questione di stile o coerenza giuridica. Ma purtroppo non è così. Il guaio è che non dire mai che Paghera è un testimone falso e diretto esclusivamente dal proprio tornaconto personale o da un gioco di cui lui non è che una pedina, consente poi al primo giudice di dargli credito laddove, per esempio, fantastica di armi passatigli sotto il naso a Roma, oppure quando riferisce che un morto gli avrebbe riferito che la Giorgi era la basista del tentato sequestro Neri: tentando così, tramite il Paghera, di dare dignità di prova a indizi equivoci e contrastanti.

2) Sostiene la sentenza che la Giorgi non era una non-violenta e che la non-violenza è stata una meschina trovata difensiva dell'ultimo minuto. Come prove porta alcune affermazioni contenute nel periodico "Niente più sbarre", diretto dalla Giorgi.
Orbene, foss'altro perché siamo stati il difensore della Giorgi fin dalla mattina del suo arresto, ci corre l'obbligo di dire che l'estensore della sentenza non solo non ha capito nulla dell'ideologia della Giorgi, il che sarebbe mal di poco, ma sembra non aver capito che in questi ultimi 15 anni è maturato nel nostro paese un movimento di trasformazione radicale della nostra società, che però non si identifica e non si appiattisce con la lotta armata: e non capire tutto ciò ci sembra, francamente, assai grave.
Se abbiamo depositato in atti la tesi di laurea della Giorgi su Gandhi e la non-violenza, non è per sostenere che la Giorgi oggi è su posizioni gandhiane (rispettabili, ma, ci sia consentito, assai poco incisive nell'Italia di oggi). Se abbiamo sentito testi - certamente estranei all'area della lotta armata - che ci hanno detto di avere collaborato politicamente per anni con la Giorgi, non è per suffragare l'idea che la Giorgi si sia fermata ai tempi di Gandhi e della non-violenza, ma per dimostrare che l'attività politica della Giorgi non è mai stata clandestina, ma si è sempre svolta alla luce del sole, avendo come interlocutori personaggi e raggruppamenti della vasta area dell'anarchismo e della sinistra.
Intendevamo innanzitutto chiarire quale fosse la matrice e il cammino politici da cui proviene la Giorgi, ribellandoci a vederla inchiodata ad alcune frasi soltanto del bollettino "Niente più sbarre" (come invece fa la sentenza, magari riportando come della Giorgi frasi che sono citazioni altrui e come tali sono indicate). Il cammino delle idee della Giorgi, come per moltissimi della sua generazione, è stato lungo e tortuoso, ma mai si è accompagnato con quello di chi praticava la lotta armata: se a livello di idee il confronto è avvenuto anche con chi professava la necessità dell'insurrezione, si è sempre trattato di un dibattito ideale, non di una pratica comune.
Questa Corte d'Appello potrà dire che tutto ciò non rileva, che nessuno viene processato per ciò che pensa o per ciò che scrive; ma a noi premeva ristabilire anche la complessità dell'itinerario politico e morale della Giorgi. Non fermandosi ad alcune affermazioni dei bollettini, ma leggendoli tutti, questi bollettini, per scoprire che essi sono lo specchio di una società o di un ampio settore di questa società nel decennio trascorso.

Possiamo così passare al primo motivo d'appello, strettamente di merito, sulle prove che - secondo il primo giudice - avrebbero raggiunto la Giorgi in relazione ai reati associativi e all'attività della banda armata Azione Rivoluzionaria in Livorno, durante e attorno al tentato sequestro Neri.
La sentenza, dopo avere premesso di non considerare la testimonianza del Paghera per ciò che attiene la posizione della Giorgi, passa in rassegna quelle che considera prove di colpevolezza. Esse sarebbero:
1) il fatto che la Giorgi conosceva alcuni membri di A.R., essendo stata vista in compagnia di costoro dai testi Guzzardo e Cappelli;
2) il fatto che il tentato sequestro Neri deve essere stato concepito nell'ambiente del Tennis Club di Livorno, cui la Giorgi apparteneva;
3) un foglietto titolato MKIII sequestrato alla Giorgi e che rimanderebbe chiaramente ad una bomboletta di gas soporifero trovato indosso ad uno dei partecipanti al sequestro Neri;
4) il fatto che la Giorgi dopo il sequestro avrebbe accuratamente evitato di tenere contatti con membri della banda A.R.;
5) le idee politiche della Giorgi, così come si evincono dal bollettino da lei diretto "Niente più sbarre".
Sull'ultimo punto abbiamo già scritto e non occorre dunque soffermarci ulteriormente, se non per sottolineare quanto sia sempre pericoloso ed infido assumere a prova le convinzioni ideologiche di un soggetto, anche fossero le più estreme, per lo scarto che sempre vi è fra il pensiero, anche il più scatenato, e l'azione. Rileviamo inoltre che proprio per quei bollettini la Giorgi è inquisita di associazione sovversiva innanzi al G.I. di Livorno e sarebbe ben strano che un medesimo fatto potesse sorreggere l'appartenenza a due associazioni sovversive, o addirittura a due associazioni e una banda armata.
Quanto agli altri indizi materiali, vediamoli uno per uno, nell'ordine.
1) La Giorgi ha sempre ammesso di avere conosciuto molto bene Roberto Gemignani, ma non come appartenente ad A.R.. Ha sempre negato di avere mai conosciuto di persona altri membri della banda, in particolare Messana e Faina. Sostiene la sentenza che invece tramite la testimonianza del Guzzardo sarebbe provato che ella accompagnò Faina a Cecina Mare e tramite quella del Cappelli che ella avrebbe incontrato una o più volte Messana al ristorante "da Nello". I riconoscimenti fotografici fatti dai due testi inchioderebbero la Giorgi, mentre le successive ritrattazioni sarebbero state dettate da paura. Argomenta la sentenza (p.224):
"L'esperienza processuale dimostra come sia fatto tipico, ricorrente con una sistematicità impressionante, quello della ritrattazione in udienza pubblica di ciò che è stato detto in sede di esame davanti al solo G.I. o P.M.. Il che ovviamente non è dovuto al fatto che il teste abbia subìto in istruttoria pressioni o intimidazioni da parte del Giudice, ma è piuttosto determinato dalla mancanza di senso civico, di coraggio delle proprie azioni, di coerenza nel proprio comportamento sì che in pubblico e alla presenza dell'imputato perlopiù il teste non è più capace, non ha più la forza d'animo di ribadire quanto già affermato in precedenza, ... Lo stesso fenomeno si verifica in occasione dei cosidetti confronti, specie se essi avvengono fra imputato e imputabile e teste d'accusa".
L'argomentazione è ben strana. Si tenga innanzitutto presente che, a norma di legge, i riconoscimenti fotografici operati da Guzzardo e Cappelli sono assolutamente nulli perché svoltisi fuori dal rito dettato dalla legge e quindi non se ne può tenere alcun conto. Confronti invece, che sono legittimi, hanno dato l'esito che hanno dato.
Per di più l'esperienza ci insegna proprio cose assolutamente contrarie a quelle sostenute dalla sentenza. Nel chiuso di una stanza e in assenza di contraddittorio i testi depongono sotto una pesante forzatura psicologica (quando va bene, talora va anche peggio) e la stessa verbalizzazione segue un unico filo (quello che ha in mente l'inquirente), al di fuori di ogni controllo, talché ne risulta sempre anche un coartazione lessicale (abbiamo presente tutti quelle verbalizzazioni di deposizioni di analfabeti che appaiono come verbali di questura o giri di frasi tipici di un laureato in giurisprudenza). Confronti e dibattimento servono proprio per soppesare, verificare e valutare attentamente il tenore di una deposizione testimoniale. E sia chiara una cosa: i testi hanno molta più paura quando depongono da soli in istruttoria, mentre "si sciolgono" e si avvicinano molto più al vero durante il dibattimento, quando la stessa pubblicità dell'episodio processuale li conforta e rafforza psicologicamente, sottraendoli all'incubo di essere da soli di fronte all'arbitrio dell'organo inquirente.
Preoccupa soprattutto nel passo citato della sentenza una concezione che sembra starvi a monte, per cui confronti e addirittura dibattimento vengono considerati vuoto formalismo, del tutto pleonastici, per cui l'ideale processuale della Corte d'Assise di Livorno sembra essere il procedimento per decreto penale, al di fuori di ogni verifica, di ogni ingerenza da parte di imputati e difensori (un ideale che, purtroppo, in questi tempi così aspri sembra avere fatto proseliti fra molti giudicanti).
Ma la sentenza non può nascondere una cosa lampante: le cosidette ritrattazioni di Guzzardo e Cappelli sono momenti veridici, mentre i cosidetti riconoscimenti non contano nulla, sia perché formalmente irrituali, sia perché ab initio zoppiccanti e incerti. Dice infatti Guzzardo - e la cosa è più che credibile - che è ben difficile riconoscere una ragazza vista pochi istanti e con un giaccone e occhiali neri che la nascondono quasi interamente. Dice infatti Cappelli che se la Giorgi ha frequentato il suo locale in compagnia di altri, questi può essere stato il Gemigniani; mentre il Gemignani lo ha poi frequentato assieme al Messana: da qui la facile ma erronea trasposizione mnemonica del teste, che inizialmente associa la Giorgi al Messana; poi però, rammentatigli fatti precisi, l'errore di memoria emerge come tale.
Allora si può concludere che non solo i presunti riconoscimenti non hanno alcun valore formale, ma non hanno neppure alcun spessore sostanziale.

2) Cavallo di battaglia dell'accusa mossa alla Giorgi è che il tentato sequestro Neri deve essere maturato nell'ambiente del Tennis Club di Livorno: questa convinzione sorregge la sentenza così come aveva già sorretto l'inizio di indagine a carico della Giorgi nel marzo '78. A supporto di tale convinzione starebbe il foglietto rinvenuto sul Messana con indicazioni relative ad alcuni personaggi della Livorno-bene, soci del Tennis Club: Paterni, Tavani, Romiti e lo stesso Neri.
La supposizione in realtà è molto fragile. I quattro nomi non sono né principalmente né unicamente nomi di soci del Tennis Club: sono i nomi delle quattro famiglie più ricche e più in vista di Livorno. Chiunque volesse fare un sequestro a fine di estorsione in Livorno avrebbe immediatamente "puntato" una di queste quattro famiglie. Diremo di più, un sequestro a scopo di lucro, dovunque fosse maturato, avrebbe comunque avuto come obiettivo un socio del Tennis Club, stante che fra i suoi 600 soci ci sono certamente tutte le 100 o 200 famiglie più ricche di Livorno. Il fatto quindi che i quattro nomi corrispondessero a soci del club non ci dice assolutamente nulla (e voler fare un ulteriore passo, per cui loro erano soci del club, anche la Giorgi lo era e dunque la Giorgi è la basista del sequestro significa fare un'altra ancor più arbitraria forzatura). Le informazioni contenute nel foglietto erano infine di facile accesso a tutti e lo stesso numero di telefono della Tavano, non comparente sull'elenco telefonico a suo nome, come lei stessa ci dice nella sua deposizione, circolava abbondantemente in città in tutto l'ambiente frequentato dalla facoltosissima e notissima signora. Conoscerlo non era certo appannaggio esclusivo della Giorgi.
Corre l'obbligo di sottolineare, dopo l'esame di queste due prime "prove", che esse erano ben note agli inquirenti quando, nel marzo '78, interrogarono la Giorgi come sospetta basista del sequestro (sospettata proprio sulla base di questi stessi due elementi). Questi fatti allora però non assunsero neppure al livello di indizi sufficienti per aprire l'azione penale contro la Giorgi; oggi invece la sentenza ce li ripropone tali e quali come vere e proprie prove. È ben vero che può esservi anche un grosso divario nella valutazione di due giudicanti, ma in questo caso ci sembra veramente enorme e ingiustificato.

3) "Prova regina", secondo la sentenza, della partecipazione della Giorgi al tentato sequestro Neri e quindi della sua appartenenza alla banda sarebbe il rinvenimento presso la sua abitazione in Peccioli, durante una perquisizione effettuata il 3/3/78, di un foglietto con appunti relativi ad una sostanza, MKIII, identica a quella contenuta in una bomboletta trovata indosso al Cinieri subito dopo il tentato sequestro.
La sentenza argomenta che: a) il foglietto non può non provenire dai reperti sequestrati alla Giorgi; b) la sostanza di cui al bigliettino è la medesima contenuta nella bomboletta; c) l'uso che di essa si indica nel foglietto è lo stesso per cui il Cinieri si era portato dietro la bomboletta; d) la difficoltà della Giorgi nel dare spiegazioni relativamente al foglietto sarebbe chiaro indizio del suo imbarazzo nell'essere stata raggiunta da una prova inconfutabile.
Di queste quattro deduzioni su una sola concordiamo, la seconda: effettivamente, con ogni probabilità, foglietto e bomboletta trattano dello stesso gas. Le altre tre però sono arbitrarie e non dimostrate. Innanzitutto: appartiene il foglietto ai reperti sequestrati alla Giorgi? La sentenza cerca disperatamente di dimostrare che sì, ma lungi dal fugare i dubbi, li rafforza.
Non è infatti che il verbale di sequestro relativo alla perquisizione effettuati quel 3 marzo '78 nell'ambito del processo sul sequestro Neri fosse "generico e poco dettagliato": al contrario, raramente si è visto un verbale di sequestro così lungo e minuzioso. E se al reperto n.7 si trovano tutt'altri oggetti di quelli che stanno al reperto n.7 del presente processo, le deduzioni sono obbligate. Tutt'altri oggetti, si badi: non solo manca il foglietto dell'MKIII, ma anche gli altri fogli non hanno nulla a che vedere con il reperto n.7 originario. In questa discrepanza il fatto che vi siano nel presente processo due reperti n.7 non può essere liquidato sbrigativamente come un "mero errore materiale", e il fatto poi che uno dei due sia totalmente difforme dal reperto n.7 originale, di cui vuole essere una copia, assume un valore determinante. I dubbi si rafforzano poi constatando che il reperto n.7 in cui vi è il foglietto incriminato è siglato sì dal G.I., ma non dal cancelliere (che pure è il "custode" legale dei reperti sequestrati). La mancanza della firma del cancelliere costituisce già di per sé nullità formale non sanabile, ed è comunque indicativa dei fortissimi dubbi sulla provenienza di tali "reperti" (a questo punto le virgolette sono d'obbligo).
Sostiene la sentenza che la destinazione della bombola, così come si evince dal foglietto, sarebbe proprio quella di un'aggressione ai fini di un sequestro (per esempio, quello del Neri). Non ci sembra proprio.
Dalla traduzione ordinata in udienza delle istruzioni per l'uso scritte sul retro della bomboletta, comparata con gli appunti contenuti nel foglietto si evince con chiarezza che gli appunti si riferiscono ad un uso difensivo, e non aggressivo (basti pensare alla chiusa in cui si ipotizza di utilizzare il gas contro due persone: forse che si va a sequestrare le persone a due a due?). La destinazione che si evince dal foglietto ben collima con quella individuata come possibile dalla Giorgi quando ha detto che poteva trattarsi di una bomboletta molto in uso nel movimento femminista (in cui la Giorgi ha per anni militato) contro aggressioni e stupri.
Il fatto che il foglietto con ogni probabilità non facesse parte delle carte della Giorgi e comunque, se ne faceva parte, si riferisse a fatti e ipotesi lontane le mille miglia dal sequestro Neri spiega l'iniziale "caduta dalle nuvole" della Giorgi dinanzi al foglietto: tipica reazione di chi, in mezzo ad un interrogatorio per determinati fatti, si vede porre una domanda su un oggetto che non conosce o che comunque ai suoi occhi non ha alcuna associazione coi fatti sui quali viene interrogato.

4) Infine, la quarta "prova": dopo il tentato sequestro Neri la Giorgi non ha più tenuto contatti con gli appartenenti ad A.R. ed anzi ha scemato grandemente la sua attività politica.
Strano argomentare, questo della Corte. Cosa avrebbe detto la sentenza se la Giorgi si fosse fatta in quattro per favorire la latitanza del Gemignani, se fosse stata in primissima fila nella campagna per la scarcerazione di Valitutti, se avesse tenuto fittissima corrispondenza con Messana, Civieri e soci? Sarebbe stata la prova provata della sua appartenenza ad A.R.. Siccome però le cose sono andate in maniera completamente opposta, allora anche questa diventa ammissione di colpevolezza.
La Corte non sembra neppure sfiorata dal dubbio che la Giorgi non ha tenuto rapporti con gli appartenenti ad A.R. proprio per che non li conosceva. Conosceva il Gemignani, ma come faceva a contattarlo - anche volendo - se questi era clandestino e latitante? Perché mai doveva strafare per Valitutti, un episodio come tanti nella ben più complessa vita politica italiana? Smise di far politica perché andò a stare a Milano e andò a stare a Milano non per "cambiare aria", ma per guadagnarsi da vivere, non potendo più avere supplenze a Livorno, come ci ha spiegato fin dal suo primissimo interrogatorio. Questa è la realtà e non può essere stravolta a piacimento della Corte.

Queste sono le "prove" contro la Giorgi, secondo la sentenza impugnata. A nostro avviso non sono neppure indizi, comunque non sono né gravi né concordanti: sono zoppicanti, ambigui, contraddittori e artefatti. Comunque non tali da sorreggere la condanna inflitta.
A fronte di questi "indizi" stanno poi tutti quelli crollati per strada e che pure avevano "sorretto" e colorato l'istruttoria: chi si ricorda più del "buco di Chianni", dei pedinamenti del Neri al ristorante "Kappa", dei progettati sequestri di bimbi e cardinali, delle accuse di tradimento mosse alla Giorgi dai suoi presunti compari, delle farneticazioni dell'Oliva, con le sue mille evasioni, dei motorini col cestino dietro, della Pari, del Paghera?
Tutto scomparso, tutto crollato. La sentenza tace. L'istruttoria è stata smantellata pezzo per pezzo, ma la condanna - pesantissima - è rimasta. Sulla base di indizi e deduzioni arbitrari che non manderebbero in galera neppure un ladro di polli si sono comminati più di 12 anni di condanna.
È così che già nel merito ci sembra più che motivato richiedere l'assoluzione della Giorgi da tutti reati a lei ascritti. (...)

Contro le sbarre - dietro le sbarre

Il 7 luglio '72, sul lungomare di Salerno, un gruppetto di fascisti provoca e poi aggredisce tre compagni del locale gruppo anarchico: ne nasce uno scontro violento, spunta un coltello e uno degli aggressori - Carlo Falvella, mazziere missino - muore. L'anarchico Giovanni Marini, subito arrestato, viene accusato dell'omicidio.
La risposta del movimento anarchico e in genere dell'opposizione (allora) extra-parlamentare è immediata. Troppo vivo e ancora bruciante è il ricordo dell'assassinio a Parma, da parte di una squadraccia fascista, del militante di Lotta Continua Mario Lupo: per strada i fascisti l'avevano chiamato "compagno!", lui istintivamente s'era girato e quelli gli erano saltati addosso ammazzandolo. Troppo recente anche l'eco della tragedia di Franco Serantini, anarchico, selvaggiamente bastonato dalla polizia a Pisa due mesi prima e poi lasciato morire in carcere senza che gli venissero prestate quelle cure che l'avrebbero di certo salvato. E poi, nel luglio di dieci anni fa, c'è sempre Valpreda dentro, con la spada di Damocle dell'ergastolo....
Tra i militanti che maggiormente si impegnano nella campagna Marini c'è Monica Giorgi (nel '72 a 26 anni), livornese, molto nota - e non solo nella sua città - per essere campionessa nazionale di tennis, componente della squadra azzurra. Anche nell'ovattato ambiente del tennis Monica ha già avuto modo di segnalarsi per il suo comportamento generoso, polemico, irruente. Nel movimento anarchico, cui si accosta all'inizio degli anni '70, porta la medesima carica umana: oltre che nella campagna Marini, Monica si impegna nelle attività locali promosse dalla Federazione Anarchica Livornese, partecipa ai dibattiti, scrive sulla stampa anarchica (un suo articolo appare anche sul n. 23 di "A"). Con Marini è in corrispondenza (cura anche la pubblicazione di una raccolta di sue lettere dal carcere), ne segue il caso, va ai processi, ecc..
Il suo impegno si estende e prosegue oltre la campagna Marini: manifestazioni, convegni antimilitaristi, il nascente movimento femminista, le feste di Umanità Nova a Gragnana, ecc.. Ma è soprattutto la questione carceraria a focalizzare la sua attenzione: intreccia corrispondenza con numerosi detenuti/e, ne segue le vicissitudini giudiziarie, invia loro soldi, giornali, libri, si occupa della riforma carceraria. Nel solco di questo impegno partecipa alle attività del collettivo Niente più sbarre, che pubblica sei numeri di un omonimo bollettino: vi trovano spazio lettere e documenti dal carcere, che in sede processuale verranno contestati a Monica per le affermazioni contenute e per il linguaggio a tratti esasperato. Ma Monica - come ribadirà anche in seguito - non ritiene suo compito censurare quanto altrove non troverebbe spazio.
Magistratura, polizia, carabinieri la tengono d'occhio e non perdono occasione per farglielo sentire: perquisizioni, velate minacce, convocazioni, interrogatori, primi tentativi di implicarla in episodi di violenza. Il clima per lei si è fatto pesante, perde il posto di insegnante supplente: per guadagnarsi da vivere passa parte della settimana vicino a Milano, dove con una delle sorelle dà lezioni di tennis in un club. L'intenso impegno militante degli anni precedenti è ormai alle spalle, ma le idee, i compagni e lo stile di vita restano quelli.
All'alba del 30 aprile '80 l'antiterrorismo fa irruzione armata in casa di sua madre a Livorno: cercano Monica, ma cercano anche le armi, le "prove". Trovano solo libri, appunti di studio, racchette da tennis. Nella casa della sorella, a Cinisello Balsamo, Monica viene poco dopo arrestata.